La mediazione civile e commerciale – controversie nelle amministrazioni di sostegno

1.Amministrazione di sostegno: che cos’è.

L’amministrazione di sostegno è uno strumento di protezione di soggetti che, in conseguenza di  un’infermità fisica o psichica, anche solo parziale o temporanea, non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Nel caso di nomina di un amministratore di sostegno, la persona non perde totalmente la capacità di agire, ma viene affiancata dall’amministratore nominato dal giudice nel compimento di quegli atti che non sarebbe in grado di compiere efficacemente in modo indipendente. 

2.L’amministratore di sostegno: come viene nominato e quali sono i suoi compiti.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare su ricorso dello stesso beneficiario o dei suoi familiari o su ricorso dei servizi sociali, ed è scelto di preferenza tra i familiari stessi oppure se non ve ne sono e nel caso di conflitti tra parenti in un elenco pubblico  

I compiti dell’amministratore sono individuati dal giudice nell’atto di nomina, ma si tratta in generale di assistere il beneficiario per tutto ciò che riguarda sia la cura della persona (scelte sanitarie, scelta del luogo dove vivere, ecc.) sia la gestione del suo patrimonio immobiliare, reddituale e mobiliare (amministrazione di beni mobili – stipendi, titoli, investimenti). La finalità è ovviamente quella di preservare   le risorse finanziarie del beneficiario, evitandone il depauperamento, eventualmente anche attraverso investimenti prudenti.

Se nel corso dell’amministrazione emerge l’esigenza di compiere atti di straordinaria amministrazione, quali vendite di immobili, accensione di mutui, azioni giudiziarie  ecc. l’amministratore dovrà preventivamente ottenere dal Giudice Tutelare l’autorizzazione.

3.1 La mediazione civile e commerciale: vantaggi nel caso di amministrazione di sostegno

Nell’esperienza di un amministratore di sostegno si verificano con una certa frequenza casi in cui l’amministratore deve difendere in giudizio gli interessi del suo assistito. 

Considerando solo le materie per le quali la mediazione civile e commerciale è obbligatoria, ad esempio, tra le controversie più frequenti si possono trovare quelle relative ai rapporti di condominio, di locazione degli immobili di proprietà dell’amministrato, di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, ma anche quelle relative a contratti bancari e finanziari.

Non è infrequente poi che l’amministrato sia coinvolto in rapporti societari, che nel caso di società di persone, possono dar luogo a controversie di vario genere, in primis per quanto riguarda la liquidazione della quota dell’amministrato socio escluso o receduto dalla società.

3.2. La mediazione volontaria

Amministratori di sostegno e giudici tutelari dovrebbero seriamente prendere in considerazione  la mediazione civile per la tutela degli interessi di loro amministrati anche al di fuori dei casi in cui la legge oggi la prevede come condizione di procedibilità.

La mediazione, infatti, proprio per le caratteristiche della procedura anche quando è volontaria, può rivelarsi un modo particolarmente vantaggioso di risolvere i conflitti che possono sorgere nella gestione del patrimonio di un soggetto debole:

celerità,

costi contenuti,

valore di titolo esecutivo dell’accordo raggiunto.

Una persona che ha bisogno di affrontare cure mediche e soprattutto esigenze di assistenza molto costose, quasi mai ha la possibilità di attendere i tempi di conclusione di un processo ordinario per far rientrare nella sua disponibilità i beni o il denaro che gli occorrono, così come può non avere liquidità sufficiente a sostenere le spese legali di un processo. 

E’ vero che la parte invitata in mediazione, in generale, ma in particolare quando la mediazione non è condizione di procedibilità, può rifiutarsi di partecipare agli incontri, impedendo così fin dall’origine il raggiungimento di un qualsiasi accordo.

Ma si tratta di un tentativo che vale comunque la pena di fare per le ragioni esposte sopra, tanto più oggi che il legislatore con la legge delega di riforma del processo civile e i decreti legislativi che dovranno darvi attuazione mostra di voler promuovere l’istituto della mediazione civile ampliandone gli spazi di applicazione e prevedendo consistenti incentivi per le parti che vi fanno ricorso.

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Di seguito riportiamo un esempio di come una procedura di mediazione ha risolto efficacemente una controversia che rischiava di richiedere anni per la soluzione giudiziaria.

La persona cui è stato nominato l’amministratore di sostegno è un signore di circa 70 anni, senza figli, che a causa di una grave  patologia, non è più in grado di seguire personalmente i suoi affari e che ha bisogno di cure mediche e assistenza infermieristica continuativa e quindi di liquidità sufficiente a sostenere i relativi costi.

L’oggetto della controversia.

La questione controversa riguardava la vendita o la divisione di un grande appartamento in una zona centrale della città di residenza, del valore di 1.200.000 euro circa, in proprietà indivisa ai due eredi, rispettivamente l’amministrato e la sorella di questi.

La posizione della parti

L’amministratore di sostegno proponeva l’unica soluzione che in quel momento gli appariva di buon senso, cioè vendere l’appartamento e dividerne il ricavato tra i due eredi.

L’altra erede rifiutava però la vendita, adducendo motivi sentimentali trattandosi della casa di famiglia, ma rifiutava anche di acquistare la quota del fratello, giustificando il suo rifiuto con motivi economici. Inoltre, anche la valutazione dell’immobile avrebbe richiesto tempo e avrebbe quasi certamente dato luogo a ulteriori conflitti tra i fratelli.

La soluzione giudiziaria, avviare una causa di divisione ereditaria e attendere la relativa sentenza, apparentemente inevitabile data la rigidità della posizione assunta dalla sorella, evidentemente rischiava di arrivare tardi, quando ormai l’amministrato non ne avrebbe più ricevuto alcuna utilità, e tuttavia appariva l’unica via percorribile, non avendo avuto successo i tentativi dell’amministratore di trovare stragiudizialmente un accordo con l’altra erede.

L’amministratore di sostegno ha quindi presentato la domanda di mediazione, obbligatoria in questa materia, per poter poi andare in giudizio.

La procedura di mediazione

La sorella con il suo avvocato si sono presentati all’incontro di programmazione della mediazione dichiarando che non erano interessati a partecipare alla procedura.

Nell’incontro preliminare separato, il mediatore ha chiesto alla signora di esplicitare i motivi della mancata adesione all’invito a partecipare alla mediazione.

La signora ha spiegato che le sembrava imbarazzante per la famiglia avviare una causa tra fratelli (e quindi anche partecipare alla mediazione), tanto più che la cosa si sarebbe risolta da sé nel giro di due/tre anni, dal momento che lei era l’unica erede.

A questo punto, il mediatore le ha fatto presente che il suo calcolo poteva facilmente rivelarsi sbagliato perché il decreto del giudice tutelare con cui era stato nominato l’amministratore di sostegno non menzionava la capacità di testare, il che significava che, come le ha confermato il suo avvocato, era applicabile l’art. 409, co. 1, cod. civ. secondo cui «il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno».

Il fratello dunque avrebbe potuto, se costretto dalla necessità, fare testamento lasciando i suoi beni, inclusa la quota dell’appartamento in questione, ad un istituto religioso che gli garantisse l’assistenza necessaria finché fosse rimasto in vita.

Questo argomento ha convinto la coerede ad entrare in mediazione.

L’accordo di mediazione

La procedura di mediazione si è svolta in tre ulteriori incontri e si è conclusa (tre mesi dopo il suo avvio) con il seguente accordo: il beneficiario dell’amministrazione ha trasferito alla coerede la nuda proprietà della sua quota di proprietà e la coerede gli ha corrisposto la somma di 230.000 euro a “compensazione” del minor valore dell’usufrutto rispetto alla nuda proprietà tenendo conto della ridotta speranza di vita del fratello usufruttuario.

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