Tariffe

A. SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata a partire dal 15 novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive.
Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Spese di avvio e spese di mediazione per il 1° incontro – mediazione obbligatoria, mediazione demandata dal giudice, mediazione per clausola contrattuale.

Valore del procedimentoSpese di AvvioSpese di mediazione per il I incontroTotale imponibileTotale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000€32,00€48,00€80,00€97,60
Da 1.001 a 50.000€60,00€96,00€156,00€190,32
Superiore a 50.000 ed indeterminato€88,00€136,00€224,00€273,28

Spese di avvio e spese di mediazione per il 1° incontro – mediazione volontaria.

Valore del procedimentoSpese di AvvioSpese di mediazione per il I incontroTotale imponibileTotale INDENNITA’ CON IVA
Fino a 1.000€40,00€60,00€100,00€122,00
Da 1.001 a 50.000€75,00€120,00€195,00€237,90
Superiore a 50.000 ed indeterminato€110,00€170,00€280,00€341,60

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale: € 10,00 Iva inclusa per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R.
La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante.
L’adesione si intende perfezionata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Invitata.
La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata
senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità
dell’indennità dovuta.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con
incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo
incontro.
Nel corso del primo incontro, il Mediatore illustra alle Parti le ulteriori spese di mediazione dovute
per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti, regolate dal D.M. 150/2023, e le
modalità di pagamento.

B. POSSIBILI ESITI DELLA MEDIAZIONE E RELATIVE INDENNITÀ
Nelle tabelle sottostanti viene riportato l’importo che ciascuna Parte dovrà corrispondere
all’Organismo Aequitas ADR come ulteriori spese di mediazione in aggiunta a quanto già versato per
il primo incontro.
Le tabelle mostrano l’importo (già calcolato secondo i parametri stabiliti dall’art. 30, D.M. 150/2023)
da versare in base all’esito della mediazione:

  • accordo raggiunto al primo incontro;
  • accordo raggiunto dopo il primo incontro;
  • mancato accordo dopo il primo incontro.

Ulteriori spese – mediazione obbligatoria, mediazione demandata dal giudice, mediazione per
clausola contrattuale.

ScaglioneAccordo al 1° incontroAccordo al 1° incontro con IVA 22%Accordo dopo il 1° incontroAccordo dopo il 1° incontro con IVA 22%Mancato accordo oltre il 1° incontroMancato accordo oltre il 1° incontro con IVA 22%
imponibileimponibileimponibile
Fino a €1.000,00€ 17,60€ 21,47€ 20,00€ 24,40€16,00€19,52
Da €1.001,00 a €5.000,00€ 35,20€ 42,94€ 40,00€ 48,80€ 32,00€39,04
Da €5.001,00 a €10.000,00€ 149,60€ 182,51€ 170,00€ 207,40€ 136,00€165,92
Da €10.001,00 a €25.000,00€ 281,60€ 343,55€320,00€ 390,40€ 256,00€312,32
Da €25.001,00 a €50.000,00€ 528,00€ 644,16€ 600,00€ 732,00€ 480,00€585,60
Da €50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile€ 906,40€ 1.105,81€ 1.030,00€ 1.256,60€ 824,00€1.005,28
Da €150.001,00 a €250.000,00€ 1.170,00€ 1.427,40€ 1.330,00€ 1.622,60€ 1.064,00€1.298,08
Da €250.001,00 a €500.000,00€ 2.050,00€ 2.501,00€ 2.330,00€ 2.842,60€ 1.864,00€2.274,08
Da €500.001,00 a €1.500.000,00€ 3.282,40€ 4.004,53€ 3.730,00€ 4.550,60€ 2.984,00€3.640,48
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00€ 3.898,40€ 4.756,05€ 4.430,00€ 5.404,60€ 3.544,00€4.323,68
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00€ 5.570,40€ 6.795,89€ 6.330,00€ 7.722,60€ 5.064,00€6.178,08

Ulteriori spese – mediazione volontaria

ScaglioneAccordo al 1° incontroAccordo al 1° incontro con IVA 22%Accordo dopo il 1° incontroAccordo dopo il 1° incontro con IVA 22%Mancato accordo oltre il 1° incontroMancato accordo oltre il 1° incontro con IVA 22%
ImponibileImponibileImponibile
Fino a €1.000,00€28,00€ 34,16€ 40,00€ 48,80€ 20,00€ 24,40
Da €1.001,00 a €5.000,00€56,00€ 68,32€ 80,00€ 97,60€ 40,00€ 48,80
Da €5.001,00 a €10.000,00€199,00€ 242,78€ 242,50€ 295,85€ 170,00€ 207,40
Da €10.001,00 a €25.000,00€364,00€ 444,08€ 430,00€ 524,60€ 320,00€ 390,40
Da €25.001,00 a €50.000,00€672,00€ 819,84€ 780,00€ 951,60€ 600,00€ 732,00
Da €50.001,00 a €150.000,00 e indeterminabile€1.150,00€ 1.403,00€ 1.330,00€ 1.622,60€ 1.030,00€ 1.256,60
Da €150.001,00 a €250.000,00€1.480,00€ 1.805,60€ 1.705,00€ 2.080,10€ 1.330,00€ 1.622,60
Da €250.001,00 a €500.000,00€2.580,00€ 3.147,60€ 2.955,00€ 3.605,10€ 2.330,00€ 2.842,60
Da €500.001,00 a €1.500.000,00€4.120,00€ 5.026,40€ 4.705,00€ 5.740,10€ 3.730,00€ 4.550,60
Da €1.500.001,00 a €2.500.000,00€4.890,00€ 5.965,80€ 5.580,00€ 6.807,60€ 4.430,00€ 5.404,60
Da €2.500.001,00 a €5.000.000,00€6.980,00€ 8.515,60€ 7.955,00€ 9.705,10€ 6.330,00€ 7.722,60

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del Mediatore.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.M. 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

C. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE
Ai sensi dell’art. 29, D.M. 150/2023, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

D. AGEVOLAZIONI FISCALI
Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 riformato e dei Decreti del 1° agosto 2023, le Parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
•il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
•un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino ad un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà (€ 300) in caso di mancata conciliazione;
•un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione;
•il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie soggette a condizione di procedibilità;
il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

E. MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
  • Intestazione: Fondazione Aequitas ADR
  • IBAN: IT40M0200801137000103245846
  • Causale: Mediazione n. … + nome della parte

F. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D’IMPOSTA
Le Parti devono indicare i dati per l’emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell’adesione.
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1° agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a disposizione
dal Ministero della Giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da Aequitas ADR (intestata al beneficiario), prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
A tal fine, Aequitas ADR emetterà fattura alle Parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.

Ri-mediamo. Insieme.

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